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Palazzo di Giustizia

Procedimento d'iscrizione

Procedimento di iscrzione/ cancellazione dall'Albo degli Avvvocati dal Registro dei Praticanti

L'iscrizione è il procedimento attraverso il quale un soggetto, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17 L. 247/2012 può chiedere con apposita domanda al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente di essere iscritto all'Albo degli Avvocati o al Reìgistro dei praticanti.
La cancellazione è il procedimento attraverso il quale un soggetto già iscritto all’Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti viene cancellato a domanda o d'ufficio, ove vengano meno i requisti per mantenere l'iscrizione.

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:
Segreteria dell'Ordine
Dott.ssa Loredana Brunetti
Dott. Francesco Fioriti

Responsabile del procedimento amministrativo:
Coordinatore della Commisione iscrizioni/cancellazioni

Ufficio competente per l'adozione del provvedimento finale
Il Consiglio dell'Ordine

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica
Si rinvia alla pagina dei contatti

Gli atti da allegare all’istanza e la modulistica:
Sono pubblicati nell'apposita sezione Modulistica, distinta per avvocati e per praticanti.

Modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazione relative ai procedimenti in corso che li riguardano:
Rivolgendosi direttamente alla Segreteria dell'Ordine ed avanzare richiesta scritta od orale.

Termine fissato per la conclusione del procedimento:
Il Consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede all'iscrizione entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il procedimento si conlude con la delibera del Consiglio.
La cancellazione viene deliberata dal Consiglio nei casi previsti dall'art. 17 comma 9 L. 247/2012.

Strumento di tutela amministrativa :
Avverso il diniego di iscrizione o cancellazione è previsto il rimedio del ricorso al CNF: in caso di mancata iscrizione il termine è di venti giorni dalla notificazione del provvedimento ex art. 17 comma 7 L. 247/2012; in caso di cancellazione il ternime è di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ex art. 17, comma 14  L. 247/2012.

Link di accesso al servizio on line:
Non è attualmente previsto un servizio on line

Modalità di pagamento elettronico :
I pagamenti elettronici avvengono tramite la piattaforma PagoPA e, in via residuale tramite attraverso bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato all'Ordine degli Avvocati di Perugia: IBAN: IT35T0200803027000029470837

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo :
Consiglio Nazionale Forense che decide nei termini e con le modalità previste dall art. 17 comma 7 e 14 L. 247/2012.
Per i recapiti si rinvia al seguente link