DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 116

Attuazione  della  direttiva  2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso
alla  giustizia  nelle  controversie  transfrontaliere  attraverso la
definizione  di  norme  minime  comuni relative al patrocinio a spese
dello Stato in tali controversie.
 
 Vigente al: 20-1-2016  
 

Capo I
Istituzione del patrocinio a spese dello Stato

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  legge  comunitaria 2003, ed in particolare
l'allegato A;
  Vista  la  direttiva  2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003,
intesa  a  migliorare  l'accesso  alla  giustizia  nelle controversie
transfrontaliere  attraverso  la  definizione  di norme minime comuni
relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115,   recante   testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  giustizia,  di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione

  1.   Il   presente   decreto   reca  le  disposizioni  relative  al
miglioramento   dell'accesso   alla   giustizia   nelle  controversie
transfrontaliere,  disponendo  le  misure  necessarie  affinche'  sia
assicurato  il  patrocinio  a  spese dello Stato nei processi civili,
anche per controversie di natura commerciale.
  2.  Le  disposizioni  del presente decreto non trovano applicazione
nei processi amministrativi, contabili e tributari.
                               Art. 2.
                             Definizioni

  1.  Ai fini del presente decreto, per controversia transfrontaliera
si  intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio
e'  domiciliata  o  regolarmente  soggiornante  sul territorio di uno
Stato  appartenente all'Unione europea diverso da quello ove pende il
processo o in cui la sentenza deve essere eseguita.
  2.  Lo Stato dell'Unione europea in cui una parte e' domiciliata e'
determinato  conformemente  all'articolo  59  del regolamento (CE) n.
44/2001   del   Consiglio,  del  22  dicembre  2000,  concernente  la
competenza  giurisdizionale,  il  riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale.
  3.  La  data  di  riferimento  per stabilire se esiste controversia
transfrontaliera  e'  la  data  di  presentazione  della  domanda, in
conformita' del presente decreto.
  4. Nel presente decreto, per Stato dell'Unione europea si intendono
gli Stati dell'Unione europea ad esclusione della Danimarca.
                               Art. 3.
                         Non discriminazione

  1.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano ai cittadini
dell'Unione  europea  ed  ai  cittadini  di  paesi  terzi  legalmente
soggiornanti in uno degli Stati dell'Unione.

Capo II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio

                               Art. 4.
                        Condizioni di reddito

  1.  Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito
complessivo  annuo  lordo  dichiarato ai fini fiscali non superiore a
euro 9.296,22.
  2.  Se  l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari,
il  reddito  e'  costituito  dalla  somma  dei redditi conseguiti nel
medesimo   periodo   da  ogni  componente  della  famiglia,  compreso
l'istante.  In  tale  caso,  i limiti di reddito sono elevati di euro
1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
  3.  Si  tiene  conto del solo reddito personale quando sono oggetto
della  causa  diritti  della personalita', ovvero nei processi in cui
gli  interessi  del  richiedente  sono  in conflitto con quelli degli
altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
  4.  I limiti fissati dai commi 1 e 2 non ostano a che il patrocinio
a spese dello Stato sia accordato al richiedente che supera il limite
se  egli  dimostra di non poter sostenere le spese processuali di cui
all'articolo  6,  comma  2,  a causa della differenza del costo della
vita  tra  lo  Stato  membro  del domicilio o della dimora abituale e
quello del foro.
  5.  Il  patrocinio  non  e' concesso al richiedente che puo', nella
fattispecie, disporre di un accesso effettivo ad altri meccanismi che
coprono le spese processuali di cui all'articolo 3.
  6.  Si  applica  l'articolo  77  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
                               Art. 5.
           Condizioni legate al merito della controversia

  1.  La  domanda di patrocinio relativa ad un'azione giudiziaria che
appaia manifestamente infondata e' respinta.
  2.   Ai   fini  del  comma  1,  quando  il  richiedente  chiede  il
risarcimento  dei  danni  alla  sua  reputazione  senza aver sofferto
perdite  materiali  o  finanziarie  o  quando la domanda riguarda una
pretesa  derivante direttamente dall'attivita' autonoma o commerciale
del  richiedente sono valutate l'importanza del caso specifico per il
richiedente e la natura della causa.

Capo III
Effetti dell'ammissione al patrocinio

                               Art. 6.
                Effetti dell'ammissione al patrocinio

  1.  La  persona  fisica,  che  sia  parte  in  un processo ai sensi
dell'articolo  1, ha diritto al patrocinio a spese dello Stato che le
garantisca  un  accesso effettivo alla giustizia in conformita' delle
condizioni stabilite dal presente decreto.
  2. Il patrocinio a spese dello Stato garantisce:
    a) la  consulenza  legale  nella  fase  precontenziosa al fine di
giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale;
    b) l'assistenza  legale  e la rappresentanza in sede di giudizio,
nonche' l'esonero dalle spese processuali, comprese le spese previste
all'articolo  7 e gli onorari delle persone incaricate dal giudice di
compiere atti durante il procedimento.
  3.  Il  patrocinio a spese dello Stato non copre le spese sostenute
dalla  parte  avversa  qualora  il  beneficiario perda la causa ed il
giudice  pronunci  sentenza  di  condanna  della parte soccombente al
rimborso delle spese a favore dell'altra parte.
  4.  Si  applicano  gli  articoli  133,  134  e  136 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
                               Art. 7.
  Spese derivanti dal carattere transfrontaliero della controversia

  1.  Il  patrocinio concesso dallo Stato ove pende il processo copre
le    seguenti    spese    direttamente    collegate   al   carattere
transfrontaliero della controversia:
    a) spese di interpretazione;
    b) spese  di  traduzione dei documenti necessari per la soluzione
della  controversia richiesti dal giudice o dall'autorita' competente
e presentati dal beneficiario;
    c) spese  di viaggio a carico del richiedente, quando la presenza
fisica  in aula delle persone che debbono espone il caso e' richiesta
a  norma  di  legge  o dal giudice di detto Stato membro e il giudice
decide  che non esiste un'altra possibilita' per sentire tali persone
in modo appropriato.
                               Art. 8.
Costi assunti dallo Stato membro in cui il richiedente e' domiciliato
                        o dimora abitualmente

  1. Lo Stato dell'Unione europea in cui il richiedente il patrocinio
e'  domiciliato  o  regolarmente  soggiornante  concede il patrocinio
necessario a coprire:
    a) le spese per l'assistenza di un avvocato locale o di qualsiasi
altra  persona  abilitata  dalla  legge  a fornire consulenza legale,
sostenute  in  tale  Stato  finche'  la domanda di patrocinio a spese
dello  Stato  non sia pervenuta, ai sensi del presente decreto, nello
Stato ove pende il processo;
    b) la   traduzione   della  domanda  e  dei  necessari  documenti
giustificativi  al  momento  della  presentazione  della domanda alle
autorita' di tale Stato dell'Unione europea.
                               Art. 9.
           Continuita' del patrocinio a spese dello Stato

  1.  L'ammissione  al patrocinio e' valida per ogni grado e per ogni
fase  del  processo  e  per tutte le eventuali procedure, derivate ed
accidentali, comunque connesse.
  2.  La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile,
anche  nella  fase  dell'esecuzione,  nel  processo di revisione, nei
processi   di   revocazione   e  opposizione  di  terzo,  sempre  che
l'interessato  debba o possa essere assistito da un difensore o da un
consulente tecnico.
  3.  Le  disposizioni  del  presente decreto si applicano, altresi',
quando  il  beneficiario  del patrocinio chiede che la sentenza di un
giudice straniero sia eseguita o dichiarata esecutiva in Italia.
                              Art. 10.
                     Procedimenti stragiudiziali

  1.   Il   patrocinio   e',   altresi',   esteso   ai   procedimenti
stragiudiziali,   alle  condizioni  previste  dal  presente  decreto,
qualora  l'uso  di  tali  mezzi  sia previsto come obbligatorio dalla
legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa.
                              Art. 11.
                           Atti autentici

  1.  Il  patrocinio  e'  concesso per l'esecuzione di atti autentici
alle condizioni definite nel presente decreto.

Capo IV
Procedura

                              Art. 12.
               Organo competente a decidere l'istanza

  1.  Salvo quanto previsto dall'articolo 8, la domanda di ammissione
al  patrocinio  e' accolta o respinta dall'autorita' competente dello
Stato ove pende il processo.
  2. Per i giudizi pendenti sul territorio nazionale e' competente il
consiglio   dell'ordine   degli   avvocati   individuato   ai   sensi
dell'articolo   124,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
                              Art. 13.
      Presentazione e trasmissione delle domande di patrocinio

  1.   L'interessato   che   si   trova   nelle  condizioni  indicate
dall'articolo 4 puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni
stato e grado del processo.
  2. Le domande di ammissione al patrocinio sono presentate:
    a) all'autorita'  competente  dello  Stato dell'Unione europea in
cui il richiedente e' domiciliato o soggiorna regolarmente (autorita'
di trasmissione); oppure
    b) all'autorita'  competente  dello Stato ove pende il processo o
in cui la decisione deve essere eseguita (autorita' di ricezione).
  3.  L'autorita'  di  trasmissione  e  di  ricezione  sul territorio
nazionale e' il Ministero della giustizia.
  4.  Il  Ministero  della  giustizia,  quale autorita' preposta alla
trasmissione,  puo'  decidere,  con  atto  motivato,  di rigettare la
richiesta di trasmissione di una domanda qualora sia manifesto:
    a) che essa e' infondata, o
    b) che essa esula dal campo di applicazione del presente decreto.
  5.  Copia dell'atto di cui al comma 4 e' trasmessa all'interessato.
In  tali  casi, la domanda puo' essere proposta alla Corte di appello
nel   cui   distretto   e'   domiciliato   o  soggiorna  regolarmente
l'interessato.  La Corte di appello competente decide con decreto, da
trasmettere al Ministero della giustizia a cura dell'interessato.
  6.  Il  Ministero  della  giustizia,  quale autorita' preposta alla
trasmissione,   trasmette   la  domanda  all'autorita'  di  ricezione
competente  dell'altro  Stato  dell'Unione  europea nel termine di 15
giorni  a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente
compilata  in  una  delle  lingue  di  cui  al comma 3 e dei relativi
documenti  giustificativi,  tradotti,  ove necessario, in una di tali
lingue.
  7.  I  documenti  trasmessi  ai  sensi  del  presente  decreto sono
dispensati dall'autenticazione o da qualsiasi formalita' equivalente.
  8.  In caso di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio da
parte   dell'autorita'   competente  ai  sensi  dell'articolo  12  il
richiedente  rimborsa  le spese di traduzione sostenute dal Ministero
della giustizia, quale autorita' preposta alla trasmissione.
                              Art. 14.
                       Contenuto dell'istanza

  1.  Le  domande  di  ammissione  al patrocinio presentate presso il
Ministero della giustizia sono compilate e i documenti giustificativi
sono tradotti in lingua italiana, inglese o francese.
  2.  Il  Ministero  della  giustizia,  quale autorita' preposta alla
trasmissione, assiste il richiedente provvedendo affinche' la domanda
sia   corredata  di  tutti  i  documenti  giustificativi  che  a  sua
conoscenza  sono richiesti affinche' la domanda possa essere trattata
e    fornisce   qualsiasi   traduzione   necessaria   dei   documenti
giustificativi,  come  previsto  dall'articolo  8.  Tali servizi sono
forniti a titolo gratuito.
  3. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 78, comma 2, e
79  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115.
                              Art. 15.
         Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

  1.  Nei  dieci  giorni  successivi  a quello in cui e' pervenuta la
domanda  di  ammissione  al  patrocinio  da  parte  dell'autorita' di
ricezione  di  cui  all'articolo  14,  il consiglio dell'ordine degli
avvocati,  verificata  la  ricorrenza  delle  condizioni  di cui agli
articoli   4  e  5,  ammette  il  richiedente  in  via  anticipata  e
provvisoria al patrocinio.
  2. I provvedimenti di rigetto sono succintamente motivati.
  3.  Si  applica  l'articolo  126,  commi  2  e  3,  del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
                              Art. 16.
                         Formulario uniforme

  1.  Le  domande  di ammissione al patrocinio e la loro trasmissione
sono  effettuate  in  base ad un formulario uniforme approntato dalla
Commissione delle Comunita' europee.

Capo V
Disposizioni finali

                              Art. 17.
                          Norme applicabili

  1.  Nei  rapporti  tra gli Stati dell'Unione europea e in relazione
alle  disposizioni  in  esso  contenute,  il presente decreto prevale
sulle  disposizioni  contenute  in accordi bilaterali o multilaterali
conclusi dagli Stati membri, compresi:
    a) l'accordo   europeo   sulla   trasmissione   delle   richieste
d'assistenza  giudiziaria  firmato  a  Strasburgo il 27 gennaio 1977,
modificato  dal  protocollo  addizionale  all'accordo  europeo  sulla
trasmissione  delle  richieste  di  assistenza giudiziaria, firmato a
Mosca nel 2001;
    b) la   convenzione   dell'Aja  del  25  ottobre  1980  intesa  a
facilitare l'accesso internazionale alla giustizia.
  2.  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei Titoli
I  e IV, della Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli