Coloro che si iscrivono all'Albo degli Avvocati nel 2018 saranno tenuti al versamento sul conto corrente postale N. 12092060 - intestato all’Ordine degli Avvocati di Perugia - della somma di € 236,74 (anzichè € 406,74 come indicato nei documenti) stante la delibera del Consiglio dell'Ordine del 1 dicembre 2017 che ha disposto per gli Avvocati di nuova iscrizione l'esonero dal pagamento della prima quota di iscrizione all’Albo.
Inoltre con la stessa delibera il Consiglio dell'Ordine ha disposto che, sempre a partire dal 1 gennaio 2018, gli Avvocati Cassazionisti saranno tenuti al pagamento di € 220,00 anziché € 240,00; mentre gli Avvocati non iscritti nell'elenco delle magistrature superiori saranno tenuti al pagamento della quota di € 170,00 anziché € 195,00.
Il Decreto Legge del 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazione in Legge 10 novembre 2014 n. 162, ha previsto la negoziazione assistita come forma di degiurisdizionalizzazione a cui le parti possono ricorrere, assistite dai propri avvocati, per cooperare in buona fede e con lealtà, per risolvere in via amichevole una controversia.
Il CNF ha predisposto i nuovi modelli, sia generici che con riferimento alla materia del diritto di famiglia, da utilizzare per l’espletamento della procedura di negoziazione assistita.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 11 D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014 "i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione, sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo e' stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno degli avvocati".
Il Decreto Legge del 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazione in Legge 10 novembre 2014 n. 162, ha previsto la negoziazione assistita come forma di degiurisdizionalizzazione a cui le parti possono ricorrere, assistite dai propri avvocati, per cooperare in buona fede e con lealtà, per risolvere in via amichevole una controversia.
Il CNF ha predisposto i nuovi modelli, sia generici che con riferimento alla materia del diritto di famiglia, da utilizzare per l’espletamento della procedura di negoziazione assistita.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 11 D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014 "i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione, sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo e' stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno degli avvocati"
Il programma del Ministero è in fase di aggiornamento per l'adeguamento alle nuove modalità di scelta delle materie e sarà disponibile dalle prossime ore