Coloro che si iscrivono all'Albo degli Avvocati per la prima volta, a partire dall' anno 2018, saranno tenuti al pagamento della somma di € 236,74 (anzichè € 406,74 come indicato nei documenti) stante la delibera del Consiglio dell'Ordine del 1 dicembre 2017 che ha disposto per gli Avvocati di nuova iscrizione l'esonero dal pagamento della prima quota annuale di iscrizione all’Albo.
Inoltre con la stessa delibera il Consiglio dell'Ordine ha disposto che, sempre a partire dal 1 gennaio 2018, gli Avvocati Cassazionisti saranno tenuti al pagamento di € 220,00 anziché € 240,00; mentre gli Avvocati non iscritti nell'elenco delle magistrature superiori saranno tenuti al pagamento della quota di € 170,00 anziché € 195,00.
ESTREMI BANCARI PER PAGAMENTI RELATIVI SOLO ALL'ISCRIZIONE
Il conto corrente su cui effettuare i pagamenti previsti per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di Perugia (tassa di iscrizione, tessera e quota annuale - per coloro che non effettuano l'iscrizione per la prima volta) è il seguente: IBAN IT35T0200803027000029470837.
N.B. Dall'anno successivo all'iscrizione la quota annuale deve essere corrisposta solo ed esclusivamente tarmite Avvisi personalizzati PagoPA, che saranno inviati dalla Segreteria dell'Ordine tramite PEC e che saranno, comunque anche scaricabili nell'area riservata della piattaforma RICONOSCO
Il Decreto Legge del 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazione in Legge 10 novembre 2014 n. 162, ha previsto la negoziazione assistita come forma di degiurisdizionalizzazione a cui le parti possono ricorrere, assistite dai propri avvocati, per cooperare in buona fede e con lealtà, per risolvere in via amichevole una controversia.
Il CNF ha predisposto i nuovi modelli, sia generici che con riferimento alla materia del diritto di famiglia, da utilizzare per l’espletamento della procedura di negoziazione assistita. (Clicca qui)
Si ricorda che ai sensi dell'art. 11 D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014 "i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione, sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo e' stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno degli avvocati"
AI FINI DEL DEPOSITO AL COA DELL'ACCORDO È NECESSARIO UTILIZZARE LA PIATTAFORMA CREATA DAL CNF: clicca qui