Pubblichiamo il vademecum curato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, che con l'occasione ringraziamo, in quanto utile con le sue informazioni ed i moduli allegati per la notifica diretta prevista dalla L.53/1994 sia a mezzo servizio postale ordinario, sia a mezzo PEC.
IN EVIDENZA:
Notifiche ex L. n. 53/94 tramite PEC: autorizzazione COA (art. 46, D.L. n. 90/2014)
L’art. 46, co. 1, lett. a) del D.L. 90/2014 conv. L 11 agosto 2014, n. 114., modificando l’art. 1 della Legge n. 53/1994, non prevede più la richiesta dell’avvocato e il rilascio dell’autorizzazione del COA di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC. Viene, conseguentemente, meno anche l’obbligo di indicare nella relata di notifica telematica l’autorizzazione del COA di appartenenza.
Stante la chiusura estiva, si comunica che l'Organismo di Mediazione Forense di Perugia garantisce la lavorazione delle domande di mediazione depositate a mani in Segreteria o trasmesse telematicamente o via pec fino alle ore 13 del giorno giovedì 7 Agosto 2025.
Successivamente, dal giorno 11 agosto 2025 fino al giorno 22 agosto 2025, non sarà effettuata nè la lavorazione nè la comunicazione della fissazione primo incontro alla controparte.
Pertanto, ferma la possibilità di trasmettere comunque la domanda di mediazione o telematicamente o via pec all'indirizzo mediazione@avvocatiperugiapec.it (unico indirizzo valido ai fini della recezione delle domande di mediazione), visto l’art. 8, comma 2 D.Lgs. 28/2010, al fine di evitare prescrizioni e decadenze, si consiglia alla parte istante di comunicare alla parte chiamata nei modi che riterrà opportuni, che la domanda di mediazione è già stata trasmessa - specificando la data - all’Organismo di Mediazione Forense di Perugia.
L'attività riprenderà regolarmente a partire da lunedì 25 agosto 2025.