Sommario
L’Organismo Congressuale Forense, di cui è membro anche il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Perugia Gianluca Calvieri, ha espresso in un recente comunicato preoccupazione per quanto avvenuto in ordine agli emendamenti al ddl n 4135 in tema di equo compenso per i professionisti, recentemente respinti dalla Commissione Lavoro della Camera.
Per questo, l’Organismo nato dal Congresso di Rimini ha richiesto un incontro urgente al Ministro della Giustizia, affinché si intervenga per disciplinare la materia in tempi brevi, quantomeno per gli Avvocati.
"Siamo rammaricati per quanto accaduto - dichiara il coordinatore dell'OCF, avv. Antonio Rosa - considerato che il presidente della Commissione e relatore del ddl, Cesare Damiano, nel corso dei lavori si era dichiarato favorevole ad affrontare questo tema nell'ambito del provvedimento in esame e che, peraltro, le istanze in tal senso erano comuni a maggioranza e opposizione.
Auspichiamo che, come dichiarato dal Ministro della Giustizia, il ddl sull'equo compenso per la professione forense venga presentato in tempi brevi ed abbia una corsia preferenziale per la discussione parlamentare, perché, come riconosciuto dallo stesso Guardasigilli, solo restituendo equilibrio a un mercato senza regole - conclude l’Avv. Rosa - si potrà porre fine a un grave disagio economico che rischia di travolgere tutti i professionisti, primi fra tutti proprio coloro che sono preposti a garantire il diritto alla difesa dei cittadini".
La questione sarà all'ordine del giorno della prossima assemblea dell'Organismo Congressuale Forense, in programma il 17 e 18 marzo prossimi.
Nel frattempo, ed a conferma della centralità del tema, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Andrea Mascherin ha segnalato a tutti Consigli dell’Ordine, con propria nota del 6 marzo scorso, la recente ordinanza n. 24492/2016 emessa dalla Corte di Cassazione – Sezione Vi, secondo la quale “la facoltà del giudice di liquidare il compenso al difensore anche in misura dimidiata rispetto ai parametri incontra il limite dell’art. 2233 comma 2 c.c., che preclude di liquidare somme praticamente simboliche e, come tali, non consone al decoro della professione”.
Viste le numerose criticità, segnalate sia dalle Autorità Giudiziarie che da alcuni Colleghi, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia ha organizzato un incontro formativo rivolto agli iscritti all’elenco difensori d'ufficio.
L’incontro si svolgerà il prossimo 27 marzo 2017, alle ore 15, presso la sala Auditorium dell’Hotel Giò, sito in Perugia, Via Ruggero D’Andreotto e potrà essere proficua occasione per affrontare – tra gli altri – anche il tema delle recenti modifiche all’art. 11 (“Doveri del difensore d’ufficio”) del Regolamento per le difese d’ufficio del CNF, così come approvare nella seduta amministrativa del 20 gennaio 2017.
Per la partecipazione, visti gli argomenti trattati, verranno riconosciuti n. 3 crediti formativi in materia deontologia.
Le iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente on line, attraverso il programma "Riconosco" (accessibile dal sito web istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Perugia).
Si ricorda che Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, con Delibera dello scorso 22 dicembre 2016 ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per il raggiungimento degli obiettivi normativi previsti in tema di formazione professionale continua per il triennio 2014/2016.
Si terrà a partire dal 30 marzo p.v. il "Corso di alta formazione per delegati alle vendite e custodi giudiziari" organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia in collaborazione con l'O.D.C.E.C. della Provincia di Perugia, che si svolgerà in presenza presso l'Auditorium F.I.G.C., sito in Perugia, Strada di Prepo n. 1 e per il quale sono previsti n. 9 incontri, l'ultimo fissato per il 27 aprile.
In allegato anche la locandina che illustra le tematiche che verranno affrontate nel corso del primo incontro del 30/03/2023.
Care Colleghe e Cari Colleghi,
come è noto, a decorrere dal 28 febbraio 2023, l’avvocato effettua le notificazioni a mezzo U.N.E.P. unicamente nelle ipotesi residuali di cui all’art. 137, ultimo comma, c.p.c., dovendo procedere, normalmente, alla notifica in proprio con modalità telematiche o con le altre modalità previste dalla legge.
In caso di richiesta di notifica a mezzo U.N.E.P., l’avvocato dovrà dichiarare, così come previsto dall’art. 137, ultimo comma, c.p.c., che non è stato possibile procedere alla notifica in proprio a mezzo posta certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato o con altra modalità prevista dalla legge o che la notifica effettuata con le suddette modalità non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.
Di tale dichiarazione sarà dato atto nella relata di notifica.
Dalla medesima data trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 492 bis c.p.c. con richiesta di accesso telematico diretto alle Banche Dati da parte dell’Ufficiale Giudiziario.
A tal fine, l’U.N.E.P. di Perugia ha fatto pervenire a codesto Ordine, comunicazione esplicativa con allegati modelli ex art. 137, ultimo comma, c.p.c. e ex art. 492 bis c.p.c.
Quanto, infine, al pagamento telematico dei diritti di copia e di certificato presso l’U.N.E.P. ex art. 196 TUSG, dato che il pagamento deve essere effettuato mediante PAGOPA e almeno 24 ore prima dell’accesso all’ufficio al fine di consentire agli U.G. di procedere alla “bruciatura” della marca, si allega tabella riepilogativa con indicazione dell’importo fisso per il diritto di certificato e delle modalità di calcolo del diritto di copia autentica, in maniera da conoscere anticipatamente l’importo da pagare e potervi provvedere.
Si allegano nuovamente anche i modelli attualmente in uso presso la locale U.N.E.P., precisando che quelli elaborati dall’U.N.E.P. nel febbraio scorso sono da considerarsi superati.
Il Consiglio dell'Ordine